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In queste pagine sono pubblicati, in applicazione dell’articolo 2-bis, comma 3 del Decreto Legislativo n.33/2013 modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016 – “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” – le indicazioni di legge, documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione di Gepafin e la sua attività, come previsti dall’articolo l, commi da 15 a 33, della Legge n.190/2012- “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (in vigore dal 28/11/20 12)

Esiti della consultazione pubblica del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023 – 2025: nessuna osservazione e/o proposta è stata ricevuta.

 

Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 2023

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025
Allegato 1 PTPCT – Funzioni aziendali di controllo
Allegato 2 PTPCT – RA_190_1. Approvvigionamento di beni e servizi
Allegato 3 PTPCT – RA_190_2. Affari legali e contenzioso
Allegato 4 PTPCT – RA_190_3. Concessioni finanziamenti
Allegato 5 PTPCT – RA_190_4. Gestione entrate, spese e patrimonio
Allegato 6 PTPCT – RA_190_5. Incarichi e Nomine
Allegato 7 PTPCT – RA_190_6. Assunzione e gestione del personale
Allegato 8 PTPCT – RA_190_7. Gestione verifiche e ispezioni con Organi di Vigilanza e altri enti pubblici
Allegato 9 PTPCT – RA_190_8. Gestione rapporti con PA e altri enti
Allegato 10 PTPCT – Registro rischi ID
Allegato 11 PTPCT – Matrice di consolidamento
Allegato 12 PTPCT – Monitoraggio sull’attuazione delle misure
Allegato 13 PTPCT – 2023-2025_Trasparenza

Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 2022

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024
Allegato 1 PTPCT – Funzioni aziendali di controllo
Allegato 2 PTPCT – RA_190_1. Approvvigionamento di beni e servizi
Allegato 3 PTPCT – RA_190_2. Affari legali e contenzioso
Allegato 4 PTPCT – RA_190_3. Concessioni finanziamenti
Allegato 5 PTPCT – RA_190_4. Gestione entrate, spese e patrimonio
Allegato 6 PTPCT – RA_190_5. Incarichi e Nomine
Allegato 7 PTPCT – RA_190_6. Assunzione e gestione del personale
Allegato 8 PTPCT – RA_190_7. Gestione verifiche e ispezioni con Organi di Vigilanza e altri enti pubblici
Allegato 9 PTPCT – RA_190_8. Gestione rapporti con PA e altri enti
Allegato 10 PTPCT – Registro rischi ID
Allegato 11 PTPCT – Matrice di consolidamento
Allegato 12 PTPCT – Monitoraggio sull’attuazione delle misure
Allegato 13 PTPCT – 2022-2024_Trasparenza

Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 2021

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023
Allegato 1 PTPCT – Funzioni aziendali di controllo
Allegato 2 PTPCT – RA_190_1. Approvvigionamento di beni e servizi
Allegato 3 PTPCT – RA_190_2. Affari legali e contenzioso
Allegato 4 PTPCT – RA_190_3. Concessioni finanziamenti
Allegato 5 PTPCT – RA_190_4. Gestione entrate, spese e patrimonio
Allegato 6 PTPCT – RA_190_5. Incarichi e Nomine
Allegato 7 PTPCT – RA_190_6. Assunzione e gestione del personale
Allegato 8 PTPCT – RA_190_7. Gestione verifiche e ispezioni con Organi di Vigilanza e altri enti pubblici
Allegato 9 PTPCT – RA_190_8. Gestione rapporti con PA e altri enti
Allegato 10 PTPCT – Registro rischi_ID
Allegato 11 PTPCT – Matrice di consolidamento
Allegato 12 PTPCT – Monitoraggio sull’attuazione delle misure
Allegato 13 PTPCT – 2021-2023_Trasparenza
Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 2020

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022
Allegato 1 PTPCT Mappatura dei rischi e misure di prevenzione
Allegato 2 PTPCT – Codice etico di comportamento
Allegato 3 PTPCT – Albero dei contenuti
Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 2019

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021
Allegato 1 PTPCT Mappatura dei rischi e misure di prevenzione
Allegato 2 PTPCT – Codice etico di comportamento
Allegato 3 PTPCT – Albero dei contenuti
Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 2018

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020
Allegato 1 PTPCT Mappatura dei rischi e misure di prevenzione
Allegato 3 PTPCT – Albero dei contenuti
Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 2017

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2017-2019
Allegato 1 PTPCT – Mappatura dei rischi e misure di prevenzione
Allegato 2 PTPCT – Codice etico di comportamento
Allegato 3 PTPCT – Albero dei contenuti
Delibera approvazione Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2017-2019
Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 2016

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2015-2017
Delibera approvazione Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017

Il Responsabile  della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Gepafin Spa è Giuseppe Bonifazi, nominato pro tempore dal Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2021 e confermato con il CDA del  14/12/2021.
 

Disciplina in vigore dal 15 luglio 2023

Ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023, è possibile segnalare alla Società violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società stessa, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Possono essere oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (MOG, Procedure ex 231 e Codice Etico di Gepafin disponibili in rete, se pur parzialmente, al link https://gepafin.it/wp-content/uploads/2023/02/01_-MODELLO-231-PARTE-GENERALE.pdf e al link https://gepafin.it/wp-content/uploads/2023/02/Codice-Etico-Gepafin-2021.pdf ;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Possono effettuare segnalazioni a Gepafin:

  •  i dipendenti;
  •  i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso Gepafin;
  • i titolari di rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività presso Gepafin;
  • i lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi e che realizzano opere in favore di Gepafin.;
  • i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Gepafin.;
  • i volontari e i tirocinanti (stagisti), retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Gepafin;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

È possibile presentare una segnalazione anche:

  • quando il rapporto giuridico sotteso alle casistiche di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico sotteso alle casistiche di cui sopra se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Nel caso di segnalazioni anonime e/o provenienti da soggetti non previsti dalla normativa (cittadini, organizzazioni, associazioni etc.), le stesse verranno gestite nell’ambito di procedimenti di vigilanza “ordinari”.

Le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l’eventuale tutela legale.

Le modalità di segnalazione interne previste dal regolamento della Società, adeguato al disposto di cui al D. Lgs. 24/2023 e a cui si rimanda per maggiori informazioni (inserire collegamento al regolamento), sono tre, 1) uno tramite invio di posta ordinaria; 2) uno tramite invio di posta elettronica e 3) uno orale a mezzo incontro con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT).

 

La trasmissione delle segnalazioni è effettuata in forma scritta, attraverso l’invio di posta ordinaria o attraverso la modalità informatiche a mezzo di posta elettronica, oppure in forma orale, mediante un incontro diretto, fissato con un termine ragionevole, con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, cui la normativa affida il compito di gestire tale canale di segnalazione

Inoltro a mezzo di posta ordinaria o a mezzo posta elettronica

Gepafin ha previsto che le segnalazioni possano essere formalizzate come segue:

  • a mezzo posta ordinaria, mediante invio di un plico in doppia busta chiusa onde prevenire aperture accidentali, indirizzato a: GEPAFIN SPA – Via Campo di Marte n. 9 06124 Perugia – apponendo la dicitura “Riservata al Responsabile delle segnalazioni Whistleblowing”;
  • con mezzo informatico, mediante invio della segnalazione all’indirizzo di posta elettronica “segnalazioni@gepafin.it ”.

La consultazione delle segnalazioni, comunque pervenute, è riservata esclusivamente al Responsabile Wistleblowing come sopra indicato; la riservatezza è tutelata dalle norme sopra richiamate. La Funzione preposta, riscontrata la segnalazione, procederà agli approfondimenti e al relativo riscontro verso il segnalante; se del caso, alla trasmissione delle risultanze agli Organi competenti preposti.

Per la valutazione delle segnalazioni sono considerati fattori necessari la indicazione di dettagli e circostanze in grado di far emergere fatti e situazioni specifici, relative a contesti soggettivi e oggettivi determinati, che permettano l’avvio di una prima attività istruttoria senza necessità di ulteriori informazioni.

Il soggetto segnalante può inviare una segnalazione “confidenziale” o “anonima”.

In caso di segnalazioni anonime, ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato, potranno far seguito ulteriori verifiche soltanto ove le stesse siano volte a denunciare illeciti o irregolarità particolarmente gravi. In tutti i casi è indispensabile che gli atti o fatti oggetto di segnalazione siano di diretta conoscenza del Segnalante e non siano stati riferiti al medesimo da altri soggetti.

Nella segnalazione “confidenziale” il nome del soggetto segnalante è conosciuto, ma l’RPCT tratta la segnalazione in maniera riservata senza rivelare l’identità del segnalante. Il divieto di rivelare l’identità del segnalante è garantito nei casi e secondo i termini previsti dal Decreto.

Nella segnalazione “anonima”, le generalità del segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili.

Inoltro a mezzo incontro

Tale modalità di trasmissione è consigliabile solo in via subordinata rispetto a quella prioritaria della piattaforma informatica.

Questa tipologia di segnalazioni viene raccolta nell’ambito di un incontro diretto tramite l’RPCT stesso che verbalizzerà l’incontro, richiedendone la firma da parte del segnalante.

La segnalazione verrà raccolta dall’RPCT e dallo stesso compilata per conto del segnalante, al fine di tracciare la segnalazione a mezzo un numero progressivo. Il segnalante potrà scegliere se interloquire nelle fasi successive a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o a mezzo incontri interlocutori.

Solo in specifici casi previsti dal D. Lgs. n. 24/2023 è possibile ricorrere ad una ulteriore modalità di segnalazione, cd. Segnalazione esterna, il cui ricevente è l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), e al cui sito si rimanda per maggiori delucidazioni sulle modalità Whistleblowing – www.anticorruzione.it 

Per quanto riguarda  le segnalazioni le stesse possono essere effettuate al seguente link:  https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/.

Per quanto riguarda  le segnalazioni le stesse possono essere effettuate al seguente link:  https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/.

Il documento in allegato sostituisce quello già collegato.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna ad ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

  1. non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo di Gepafin, l’attivazione del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4 del D. Lgs. n. 24 del 2023;
  2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il D. Lgs. n. 24/2023 prevede poi una ulteriore modalità di segnalazione cd. Divulgazione pubblica, tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, anch’essa effettuabile solo a determinate condizioni.

Tale modalità è utilizzabile se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

  1. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  2. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  3. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Il D. Lgs. n. 24 del 2023 e il regolamento aziendale, cui si rimanda per maggiori dettagli, contemplano un sistema di protezione suddiviso nelle seguenti misure: 

  1. La tutela della riservatezza;
  2. Misure di sostegno;
  3. Limitazioni della responsabilità;
  4. Protezione dalle ritorsioni.

Aggiornamento a luglio 2023

 

Disciplina in vigore fino al 14 luglio 2023

Il whistleblowing, inteso come segnalazione di presunte condotte illecite, rappresenta la possibilità riservata al dipendente pubblico, di segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.

Ai fini della disciplina del whistleblowing, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

La disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.

Lo scopo principale del sistema di segnalazione è quello di prevenire, ove possibile, i tentativi di corruzione, riservando alle Autorità Competenti la eventuale repressione dei fatti criminosi commessi.

Le normative come riassunte nella determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)», riconoscono ampie tutele al dipendente che segnala, all’Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti o all’Autorità Nazionale Anticorruzione o riferendo al proprio superiore gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (articolo 54-bis d.lgs. n.165/2001).

In particolare non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l’identità del dipendente segnalante e, nell’ambito dell’eventuale procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale.

Il dipendente che segnala un illecito non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro. La circostanza è ribadita nella delibera ANAC n. 690/2020 in occasione della revisione dell’impianto sanzionatorio. La denuncia, inoltre, è sottratta all’accesso documentale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017.

Di converso, la legge n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, che rappresenta l’ultima emanazione normativa in materia, ribadisce la fattispecie del dipendente segnalante che non avrà diritto alle tutele nel caso di sua condanna in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

Il whistleblower, qualora intendesse inviare la sua segnalazione direttamente alla ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, potrà utilizzare l’indirizzo web appositamente predisposto:

https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/”;

ovvero in caso di utilizzo della rete TOR l’indirizzo:

https://bsxsptv76s6cjht7.onion/”.

Grazie all’utilizzo di un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati, il codice identificativo univoco ottenuto a seguito della segnalazione registrata su questi portali consente al segnalante di “dialogare” con Anac in modo anonimo e spersonalizzato.

Gepafin ha inteso recepire la normativa di riferimento, come anche quella relativa alla paritetica segnalazione in tema di Antiriciclaggio ai sensi del D.lgs. 90/2017, nominando il Responsabile delle Segnalazioni Whistleblowing nella persona del dipendente Marco Piccioni, già Responsabile della Funzione Anticorruzione e Trasparenza Amministrativa e della Funzione Antiriciclaggio; prevedendo che le segnalazioni possano essere formalizzate come segue:

  • a mezzo posta ordinaria, mediante invio di plico in doppia busta chiusa onde prevenire aperture accidentali, indirizzato a: GEPAFIN SPA – Via Campo di Marte n.9 06124 Perugia – apponendo la dicitura “Riservata al Responsabile delle segnalazioni Whistleblowing”;
  • con mezzo informatico, mediante invio della segnalazione all’indirizzo di posta elettronica “segnalazioni@gepafin.it ”.

La consultazione delle segnalazioni, comunque pervenute, è riservata esclusivamente al Responsabile Wistleblowing come sopra indicato; la riservatezza è tutelata dalle norme sopra richiamate. La Funzione preposta, riscontrata la segnalazione, procederà agli approfondimenti e al relativo riscontro verso il segnalante; se del caso, alla trasmissione delle risultanze agli Organi competenti preposti.

Per la valutazione delle segnalazioni sono considerati fattori necessari la indicazione di dettagli e circostanze in grado di far emergere fatti e situazioni specifici,  relative a contesti soggettivi e oggettivi determinati, che permettano l’avvio di una prima attività istruttoria senza necessità di ulteriori informazioni.

In caso di segnalazioni anonime, ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato, potranno far seguito ulteriori verifiche soltanto ove le stesse siano volte a denunciare illeciti o irregolarità particolarmente gravi. In tutti i casi è indispensabile che gli atti o fatti oggetto di segnalazione siano di diretta conoscenza del Segnalante e non siano stati riferiti al medesimo da altri soggetti.

E’ individuata nell’ANAC–Autorità Nazionale Anticorruzione, la “funzione di riserva” a cui indirizzare, con le modalità sopra descritte, le segnalazioni che dovessero interessare il Responsabile delle Segnalazioni Wistleblowing, come sopra individuato.

Secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, l’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Pertanto, l’accesso civico si configura come rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale (accesso civico “semplice”).

L’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013, regola inoltre la nuova forma di accesso civico cosiddetto “generalizzato”, caratterizzato dallo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
A tali fini dispone che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

Con il nuovo decreto viene così introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo analogo al sistema anglosassone (cosiddetto FOIA-Freedom of Information Act) che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.

In data 1° dicembre 2015 Consiglio di Amministrazione ha nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il Risk Manager Marco Piccioni, come risulta dal piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità.

Le richieste di accesso civico potranno essere presentate al Responsabile della trasparenza tramite:
– posta elettronica: anticorruzione-trasparenza@gepafin.it
– fax: 0755005156
– posta ordinaria

Modello di richiesta di accesso civico
La Società, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, la Società indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Registro degli accessi: al momento non sono pervenute richieste di accesso.

REGISTRO ACCESSO CIVICO

La fattispecie non risulta applicabile a Gepafin Spa.