A partire dal 1° gennaio 2021, Gepafin applica la Nuova Definizione di Default, ossia le nuove regole europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti rispetto ad un’obbligazione verso l’intermediario finanziario (il cosiddetto “Default”), introdotte dalla European Banking Autority (EBA) con specifiche Linee Guida.
Le nuove Linee Guida, che hanno l’obiettivo di armonizzare le regole tra i Paesi dell’Unione Europea, stabiliscono criteri e modalità che risultano, in alcuni casi, più stringenti rispetto a quelli finora previsti.
In particolare, la disciplina prudenziale applicabile agli intermediari finanziari – contenuta nell’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) – prevede che le esposizioni siano classificate come deteriorate (in default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante (past due);
b) l’intermediario giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.
La condizione di cui alla lettera b) è già in vigore e non cambia in alcun modo; con riferimento alla condizione descritta alla lettera a), il Regolamento delegato stabilisce che un’esposizione creditizia scaduta va considerata rilevante quando l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:
i) 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);
ii) l’1% dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).
La classificazione a “credito deteriorato” decadrà solo dopo che, una volta regolarizzato l’arretrato, siano passati almeno 90 giorni dall’intervenuta regolarizzazione e non si siano verificate ulteriori situazioni di arretrato o altri eventi pregiudizievoli.
Per gli intermediari finanziari iscritti all’Albo Unico ex art. 106 TUB, come nel caso di Gepafin, per il primo anno di applicazione (per tutto il 2021), la soglia di rilevanza delle esposizioni in arretrato è fissata al 5% anziché all’1%.
Inoltre, diversamente dal passato, non sarà più consentito compensare gli importi scaduti con altre linee di credito aperte e non utilizzate (cd. “margini disponibili”).
Gli intermediari finanziari applicano la disciplina sul Default avendo presente l’insieme delle esposizioni di un debitore (c.d. approccio per debitore); limitatamente alle esposizioni al dettaglio (così come definite dall’art. 123 del Reg. UE n. 575/2013), possono considerare la singola transazione da cui origina l’esposizione (c.d. approccio per transazione). Gepafin utilizza esclusivamente l’approccio “per debitore”.
Le Linee Guida EBA specificano, tra l’altro, i criteri di calcolo dei giorni di scaduto delle esposizioni creditizie, gli indicatori qualitativi e quantitativi da considerare ai fini dell’identificazione del probabile inadempimento, le regole di applicazione della definizione di Default alle esposizioni creditizie al dettaglio e i criteri di uscita dallo stato di Default.
Si evidenzia che la nuova disciplina non modifica nella sostanza i criteri di segnalazioni in Centrale dei Rischi.
La condizione di Default, tuttavia, rappresenta un indicatore di cattiva qualità del credito che potrebbe incidere sul costo del credito e sulla relazione con l’intermediario finanziario che potrebbe adottare iniziative finalizzate alla regolarizzazione del rapporto.
Riferimenti normativi:
– Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR);
– EBA/GL/2016/07 “Linee Guida sull’applicazione della definizione di Default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013”
– Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017.
Link utili:
- Q&A Banca d’Italia sulla nuova definizione di default https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/qa-nuova-definizione-default/index.html
- Chiarimenti Banca d’Italia sugli impatti della nuova definizione di default sulla Centrale dei Rischi https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2020/approfondimento-cr/index.html