Destinatari: tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese estere con stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro delle Imprese. Sono esentate le imprese agricole e le imprese con immobili soggetti ad abusi edilizi o difformità urbanistiche.
Copertura obbligatoria: danni a fabbricati, impianti e macchinari causati da: terremoti; alluvioni; frane; inondazioni; esondazioni.
Scadenze per adeguarsi:
- Grandi imprese: 31 marzo 2025 con termine ultimo previsto il 30 giugno 2025.
- Medie imprese: 1 ottobre 2025.
- Piccole e micro imprese: 1 gennaio 2026.
Le imprese già assicurate possono adeguare le coperture esistenti senza stipulare un nuovo contratto.
Sanzioni per inadempienza: esclusione da contributi, agevolazioni o finanziamenti pubblici.
Obblighi verso Gepafin: dal 1 ottobre 2025 (medie imprese) e dal 1 gennaio 2026 (micro e piccole imprese) Gepafin richiederà:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (DSAN) ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 da presentare prima della concessione o erogazione del contributo.
Riferimento normativo: Art. 1, commi 101-112, Legge 30 dicembre 2023, n. 213
Tutte le informazioni nel file allegato.